FREQUENZA DELLE VERIFICHE

 

La frequenza delle verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.

 

  • Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni

 

IMPIANTI ESISTENTI

Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare per gli impianti già denunciati (modelli A, B, C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa

 

OBBLIGO DI RIVOLGERSI AD ORGANISMI ABILITATI

Le verifiche previste dal DPR possono essere effettuate soltanto da un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, dall'Asl/Arpa.

Non sono valide, ai sensi del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici.

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