FREQUENZA DELLE VERIFICHE
La frequenza delle verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
- Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:
due anni: negli ospedali, case di cura, ambulatori. studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggiore rischio di incendio (Allegato I° cui all'articolo 2 comma 2 del DPR151-2011)- cinque anni: negli altri casi
- Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni
IMPIANTI ESISTENTI
Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare per gli impianti già denunciati (modelli A, B, C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa
OBBLIGO DI RIVOLGERSI AD ORGANISMI ABILITATI
Le verifiche previste dal DPR possono essere effettuate soltanto da un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, dall'Asl/Arpa.
Non sono valide, ai sensi del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici.