Il 23/01/2002 è entrato in vigore il DPR n° 462 del 22/10/01, secondo il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Tale obbligo va esteso all'intero impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione.
SITUAZIONE NORMATIVA
- Prima del 23 gennaio 2002
Per le verifiche periodiche il datore di lavoro si limitava a denunciare l'impianto presentando i modelli A, B e C all'ISPESL o alla Asl/Arpa che in carenza di personale verificavano pochi impianti. Il datore di lavoro aveva soltanto l'obbligo di richiedere per lettera raccomandata la verifica periodica allo scadere dei due/cinque anni e, in caso di mancata verifica degli impianti, non aveva responsabilità.
- Dopo il 23 gennaio 2002
Con l'entrata in vigore del DPR 462/01 la differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:
le verifiche degli impianti possono essere effettuate oltre che dalla Asl/Arpa anche da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.
RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di sottoporre gli impianti, ogni due/cinque anni, alla verifica periodica di un Organismo Abilitato (o dell'Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro ne è responsabile